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R.D. 29/06/1939 n. 11272) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti (numero così modificato dall'art. 30, d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338); 3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4) il verbale di pignoramento; 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile; 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità; 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; 9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative; 10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali 11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giu diziali Art. 67. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione. Art. 68. Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti. Art. 69. I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87. Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione. TITOLO VIII Ordinamento amministrativo e giurisdizionale Art. 70. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Art. 71. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e mar- chi, sono deferite ad una Commissione composta di un Presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle Università o degli istituti superiori dello Stato. I membri della Commissione e il Presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal Presidente tra i professori delle Università o degli Istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il Direttore del- l'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo (illegittimità costituzionale - sentenza 10 maggio 1995 n. 158 - del presente comma, nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali). La Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del- l'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 72. Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, deb- bono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze. Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto. Art. 73. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto. Art. 74. Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari. Art. 75. Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti. Tali azioni si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma. L'indicazione di domicilio annotata nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) vale come elezioni di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria. Art. 76. Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. Art. 77. 1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto. 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente. Art. 78. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche di ufficio dal Pubblico Ministero. L'azione di cui ai due commi precedenti al comma precedente deve esse- re esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel[registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) quali aventi diritto sul brevetto. Art. 79. Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato. Tali sentenze debbono essere annotate nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Art. 80. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti. Art. 81. 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti pro- dotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Art. 82. 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669undecies e 675 del codice di procedura civile. |
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